Articolo 5 - Modalità di trasferimento in ingresso, passaggi di corso, abbreviazioni di carriera e non obsolescenza dei contenuti conoscitivi

  1. 1. Al fine di autorizzare eventuali cambi di corso per gli insegnamenti sdoppiati, si procederà come
    segue. I cambi di corso saranno autorizzati agli studenti/alle studentesse che ne avanzeranno
    richiesta formale che dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni dall’inizio delle lezioni
    disciplinate dal calendario didattico, nella percentuale del 5% sul numero degli/delle
    immatricolati/e per ciascun corso di studi. Oltre tale limite i cambi di corso saranno consentiti
    agli/alle studenti/studentesse che lo chiederanno per comprovati motivi di salute; tutte le
    richieste di cambi di corso avanzate dagli/dalle studenti/studentesse di questo Corso di studio
    saranno analizzate dalla Giunta.
    2. Il trasferimento dello/della studente/studentessa da altro corso di studio può avere luogo solo a
    seguito della presentazione, alla segreteria studenti del Corso di studio di appartenenza di apposita istanza. Tale istanza, corredata da dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di
    provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo voto e CFU maturati, nonché il settore
    scientifico disciplinare di ciascun esame sostenuto, verrà trasmessa alla segreteria studenti di
    competenza, la quale provvederà, evasa la pratica, all’invio al Coordinatore di Corso di studio per
    gli adempimenti conseguenti. La Giunta del Consiglio Interclasse valuterà le pratiche secondo le
    seguenti norme:
    a. Gli esami riportati nel certificato di studio rilasciato allo/alla studente/studentessa
    dall'Università di provenienza, la cui denominazione e il numero di CFU non differiscono da
    quelli riportati nell'ordinamento didattico del Corso di studio sono convalidati con lo stesso
    voto e numero di CFU.
    b. Gli esami riportati nel certificato di studio rilasciato allo/alla studente/studentessa dal Corso
    di studio di provenienza affini a quelli contenuti nell'ordinamento didattico del Corso di
    studio ma con diversa denominazione, sono riconosciuti previa integrazione del programma
    d'esame, da definire con il/la docente, con lo stesso voto riportato nella suddetta
    certificazione, ove il/la docente ritenga di confermarlo, ovvero con la media tra il voto
    riportato sul certificato e quello espresso dal/dalla docente. In alternativa, su richiesta
    dello/della studente/studentessa, l'esame, se pertinente con l'ordinamento didattico del
    Corso di studio, può essere riconosciuto come esame all'interno delle "attività a scelta dello
    studente" con lo stesso voto e lo stesso numero di CFU riportati sul certificato del Corso di
    studio di provenienza.
    c. Gli esami riportati nel certificato di studio rilasciato allo/alla studente/studentessa
    dall'Università di provenienza la cui denominazione coincide con quella riportata
    nell'ordinamento didattico del Corso di studio ma che presentino un numero inferiore di CFU,
    vengono riconosciuti previa integrazione del programma d'esame da definire con il/la
    docente con lo stesso voto riportato nella suddetta certificazione, ove il/la docente ritenga
    di confermarlo, ovvero con la media tra il voto riportato sul certificato e quello espresso
    dal/dalla docente.
    d. Gli esami riportati nel certificato di studio rilasciato allo/alla studente/studentessa
    dall'Università di provenienza, la cui denominazione coincide con quella riportata
    nell'ordinamento didattico del Corso di studio ma che presentino un numero superiore di
    CFU, vengono convalidati con lo stesso voto riportato nel certificato del Corso di studio di
    provenienza senza integrazione alcuna. Inoltre, i CFU eccedenti sono convalidati all'interno
    delle "attività a scelta dello studente ".
    e. Gli esami di idoneità di lingua e di informatica riportati nel certificato di studio rilasciato
    allo/alla studente/studentessa dall'Università di provenienza sono convalidati come: "abilità
    informatiche, linguistiche e relazionali, tirocini", ecc.
    f. Nel caso in cui nel certificato di studio rilasciato allo/alla studente/studentessa
    dall'Università di provenienza vi sia la presenza di più esami sostenuti riconducibili ad un
    unico insegnamento dell'ordinamento didattico del Corso di studio, gli esami vengono convalidati per l'esame unico con voto pari alla media statistica dei voti dei singoli esami. In
    caso di eccesso o difetto di crediti, vale quanto sopra riportato ai punti c) e d).
    g. Per essere iscritto al secondo anno del Corso di studio triennale, allo/alla
    studente/studentessa proveniente da altri Corsi di studio devono essere convalidati almeno
    24 CFU.
    h. Per essere iscritti al terzo anno del Corso di studio triennale, allo/alla studente/studentessa
    proveniente da altri Corsi di studio devono essere convalidati almeno 48 CFU.
    i. Agli/Alle studenti/studentesse provenienti da altri Corsi di studio non è consentita l'iscrizione
    fuori corso.
    j. Per gli/le studenti/studentesse provenienti da Corso di studio e iscritti/e agli anni di corso
    successivi al primo, l'anno di immatricolazione viene fatto coincidere con quello degli/delle
    studenti/studentesse dello stesso anno regolarmente iscritti ai Corsi di studio.
    k. Gli esami da inserire nelle "attività a scelta dello studente " possono essere sostenuti a partire
    dal primo anno di corso, dopo la chiusura del ciclo di lezioni del relativo insegnamento.
    l. Possono essere riconosciuti come crediti, le conoscenze e abilità professionali certificate ai
    sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in
    attività formative universitarie di livello post-laurea, alla cui progettazione e realizzazione
    l’Ateneo abbia concorso.
    m. Con riferimento alla non obsolescenza dei contenuti conoscitivi si considerano validi i CFU
    acquisiti entro gli otto anni precedenti alla data dell’istanza di riconoscimento. Per tutti gli
    altri casi la Giunta valuterà la non obsolescenza sentito il/la docente della stessa materia o di
    discipline affini.
pubblicato il 21/10/2021 ultima modifica 04/08/2025

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