Articolo 4 - Descrizione del percorso formativo e dei metodi di accertamento

  1. 1. Il piano di studi del Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende prevede un unico
    curriculum, con le propedeuticità specificate, che lo/la studente/studentessa è tenuto/a
    obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studi di ciascuno/a
    studente/studentessa è comprensivo delle attività obbligatorie e di attività scelte autonomamente.
    2. Gli/le studenti/studentesse sono tenuti/e a segnalare come intendono acquisire i CFU a scelta
    autonoma al Consiglio del Corso di Studio che esprimerà un giudizio sull’adeguatezza delle motivazioni fornite per giustificare la coerenza del percorso formativo. Si considerano coerenti con
    le finalità del Corso di Studio tutti gli insegnamenti attivati nell’ambito del Corso di Studio triennale
    in Economia e Amministrazione delle aziende; pertanto, la segnalazione indicata in precedenza e la
    conseguente procedura autorizzativa si renderà necessaria solo nel caso in cui lo/la
    studente/studentessa voglia sostenere esami attivati in altro Corso di Studio dell’Ateneo o
    nell’ambito dei corsi di competenze trasversali. Tale richiesta potrà, comunque, essere presentata
    solo per insegnamenti non attivi presso il Corso di Studio in esame. Lo/la studente/studentessa, al
    fine del predetto riconoscimento e ove necessario, deve presentare alla Segreteria studenti del Corso
    di Studio, apposita istanza in carta semplice. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti
    per esse previsti nell’ordinamento didattico. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente
    sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del
    completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera
    dello/della studente/studentessa e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della
    normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli
    esami di profitto. Il Consiglio di Corso di Studio Interclasse, nell’eventualità in cui dovessero essere
    stipulate apposite convenzioni con Enti ed Istituzioni pubblici, provvederà alla realizzazione di
    appositi piani di studio (abbreviazione degli studi) per le diverse tipologie di studenti/studentesse
    che intenderanno iscriversi al Corso in virtù del loro diverso livello professionale (ex legge 28
    dicembre 2001, n. 488).
    3. Il Consiglio di Corso di studio valuta, inoltre, l’eventuale proposta da parte degli/delle
    studenti/studentesse, di piani di studio individuali che prevedano, negli ambiti relativi alle attività
    caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari
    ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza. Ciò avverrà
    nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente,
    riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle
    tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio (art.10, comma
    2-bis del DM 270/2004). Ai sensi dell’art. 11, comma 4-bis, del DM 270/2004 (piani di studio
    individuali), infatti, è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale
    comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché
    in coerenza con l’ordinamento didattico del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.                                   4. Le attività formative e i relativi obiettivi formativi sono descritti nell’allegato 1, in accordo con la
    matrice di Tuning (allegato 2). Per maggiori dettagli sulle singole attività formative e le singole
    modalità-criteri di verifica della preparazione-profitto, si rinvia ai Syllabus-Schede dei singoli
    insegnamenti che sono disponibili online sul sito web del Corso di Studio all’indirizzo
    https://www.uniba.it/it/corsi/economia-amministrazione-aziende. Il percorso formativo per ogni
    anno di corso per gli/le studenti/studentesse impegnati/e a tempo pieno è descritto nell’allegato 3a
    e per gli/le studenti/studentesse impegnati/e a tempo parziale nell’allegato 3b del presente
    Regolamento. Tutta l’attività didattica è suddivisa in due periodi semestrali. L’ora di lezione ha una
    durata effettiva di 45 minuti, allo scopo di ottimizzare i livelli di attenzione ed il grado di
    apprendimento da parte degli/delle studenti/studentesse.               . Il credito formativo universitario (CFU) è l’unità di misura del lavoro svolto dallo/dalla
    studente/studentessa per le attività didattiche. Ad ogni attività formativa è attribuito un certo
    numero di CFU e, se previsto, un voto (espresso in trentesimi) che varia a seconda del livello di
    preparazione dimostrato. Ogni CFU corrisponde a 25 ore complessive di attività come previsto dalla
    normativa vigente. Si dispone che ad 1 CFU corrispondano massimo 8 ore di lezione in aula, fatta
    eccezione per quei casi espressamente autorizzati secondo la procedura prevista dall’Ateneo.
    6. La verifica della conoscenza della lingua straniera e delle abilità informatiche e telematiche da parte
    dello/della studente/studentessa è effettuata mediante esami di profitto. Per le ulteriori conoscenze
    linguistiche si stabilisce che per i corsi di lingua certificati, rilasciati da istituzioni internazionali
    riconosciute dal MIUR, la richiesta di attribuzione crediti sia presentata dallo/dalla
    studente/studentessa solo dopo aver sostenuto gli esami di lingue previsti.
    7. La partecipazione a convegni e seminari, ove nel piano degli studi siano presenti CFU per altre
    conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, comporta l’attribuzione dei relativi crediti
    purché a) i convegni e seminari siano inerenti il percorso formativo del Corso di Studio, b) i/le docenti
    del Consiglio interclasse promotori degli stessi, prima dello svolgimento dell’iniziativa, abbiano fatto
    richiesta di riconoscimento dei crediti formativi a tale Consiglio e siano stati preventivamente
    autorizzati, c) la partecipazione dello/della studente/studentessa sia adeguatamente documentata.
    8. L’acquisizione dei CFU destinati al tirocinio professionalizzante è disciplinata da apposito
    regolamento di Dipartimento consultabile sul sito
    https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/didattica/tirocinioformativo. La Commissione tirocini, istituita presso la sede dei Corsi di Studio interclasse in EAA e
    SIM e composta da un/una Presidente/Presidentessa, due componenti, scelti nell’ambito del corpo
    docente del Corso di Studio, un/una segretario/a ed un/una rappresentante della componente
    studentesca, valuta, volta per volta, le conoscenze, le competenze e le abilità professionali, nonché
    le esperienze pregresse, ai fini del riconoscimento dei CFU previsti dal presente regolamento, a
    completamento del percorso di studi.
    9. Gli/Le studenti/studentesse possono svolgere attività formative presso altre Università estere, e
    chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti presso di esse. Per ulteriori dettagli sulle attività
    formative svolte all’estero si rimanda all’art. 6 del presente Regolamento, al Regolamento didattico
    di ateneo e al Regolamento di Ateneo per la mobilità degli studenti/studentesse Erasmus+.
    10. È consentita la contemporanea iscrizione degli/delle studenti/studentesse a due corsi di studio
    secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.
    11. Per il Corso di Studio in EAA si applicano le seguenti propedeuticità:
    • Istituzioni di Economia Politica deve precedere tutte le discipline dei settori ECON-01/A;
    ECON-02/A; ECON-03/A; ECON-05/A; ECON-04/A (settori denominati in precedenza: SECSP/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/05; SECS-P/06);
    • Economia aziendale e ragioneria generale deve precedere tutte le discipline dei settori
    ECON-06/A; ECON-07/A; ECON-08/A; ECON-09/A; ECON-09/B (settori denominati in
    precedenza: SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11); • Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie deve precedere tutte le discipline
    del settore STAT-04/A (settore denominato in precedenza SECS-S/06);
    • Statistica deve precedere tutte le discipline dei settori STAT-01/A; STAT-01/B; STAT-02/A;
    STAT-03/A; STAT-03/B (settori denominati in precedenza: SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03;
    SECS-S/04; SECS-S/05);
    • Diritto privato deve precedere tutte le discipline dei settori: GIUR-01/A; GIUR-02/A; GIUR02/B; GIUR-03/A; GIUR-03/B; GIUR-04/A; GIUR-05/A; GIUR-06/A; GIUR-07/A; GIUR-08/A;
    GIUR-09/A; GIUR-10/A; GIUR-11/A (settori denominati in precedenza: IUS/01; IUS/02;
    IUS/03; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/09; IUS/10; IUS/11; IUS/12; IUS/13 e IUS/14).
    12. Il calendario degli esami di profitto e dell'orario delle lezioni è definito dal Consiglio di Corso di Studio
    Interclasse, il quale determina il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro l'anno. Gli
    esami da inserire nelle "attività a scelta dello studente " possono essere sostenuti a partire dal primo
    anno di corso. Le prove di esame si svolgono nelle forme stabilite dal Regolamento Didattico di
    Ateneo. La prova di esame può essere scritta, orale o pratica e tende ad accertare l’avvenuto
    raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati per la specifica disciplina. Il voto è espresso in
    trentesimi, con eventuale lode. Il superamento dell’esame presuppone il conferimento di un voto
    non inferiore ai diciotto/trentesimi e comporta l’attribuzione dei corrispondenti crediti formativi
    universitari. Le date d’esame sono razionalizzate evitando casi di contemporaneità per le discipline
    del medesimo anno di corso. Due date di esame riferite al medesimo insegnamento possono essere
    fissate con un intervallo non inferiore a quattordici giorni. Il/La docente titolare dell’insegnamento
    può disporre lo svolgimento di verifiche periodiche; esse concorrono alla verifica finale. Per ulteriori
    dettagli relativi ai criteri di valutazione adottati si rimanda ai Syllabus-Schede dei relativi
    insegnamenti.
    13. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di una prova già
    superata.
pubblicato il 01/07/2020 ultima modifica 04/08/2025

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