Statuto

statuto del Centro Seminario di storia della scienza

Statuto del Centro Interuniversitario di Ricerca

"Seminario di Storia della Scienza"

 

Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Corrado Petrocelli, l’Università della Basilicata, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Mauro Fiorentino, l’Università di Foggia, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giuliano Volpe, l’Università del Molise, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Cannata, l’Università del Salento, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Domenico La Forgia, il Politecnico di Bari, rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Nicola Costantino.

Art. 1 – Istituzione

 

Le Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, della Basilicata, di Foggia, del Molise, del Salento ed il Politecnico di Bari istituiscono un Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” al fine di sviluppare iniziative comuni di ricerca e di alta formazione sui problemi teorici, sulle tradizioni storiche e sulle soluzioni innovative inerenti alla costituzione e alla trasmissione del sapere tecnico-scientifico nella cultura e nella civiltà umana. Il Centro avrà sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

 

Art. 2 – Scopo del Centro

 

Il Centro si propone di:

 

1)    promuovere lo sviluppo degli studi di storia della scienza e delle tecniche, anche in connessione con la storia civile, politica, economica, sociale, filosofica, letteraria e religiosa;

2)    favorire la raccolta e lo scambio di documentazione, informazioni e materiali atti alla ricerca, anche nel quadro di collaborazioni con altri organismi ed enti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, mediante la stipula di contratti e convenzioni.

3)    Progettare e realizzare attività di ricerca e formative rivolte ai giovani laureati provenienti sia da Facoltà letterario-umanistiche che da Facoltà tecnico-scientifiche, con particolare riferimento a scuole di dottorato.

4)    organizzare, d’intesa con le Facoltà e/o con i Dipartimenti di riferimento, master ed altri corsi di alta formazione alla ricerca;

5)    ampliare e completare la formazione alla ricerca degli studenti e degli studiosi, ed organizzare l’aggiornamento su temi e problemi di storia della scienza e delle tecniche, rivolte anche a docenti e studenti delle scuole secondarie;

A tale scopo il Seminario promuove progetti di ricerca, corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni, pubblicazioni, utilizzando altresì le tecnologie informatiche e telematiche, ed ogni altra attività utile al raggiungimento delle proprie finalità, con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri.

 

Art. 3 – Personale afferente al Centro

 

Al Centro possono afferire i docenti ed i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgano ricerca scientifica nei settori di pertinenza con le finalità del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore, sulla quale delibera il Consiglio del Centro. Possono aderire al Centro docenti di altra Università dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio tramite il Direttore del Centro. I competenti organi delle Università interessate provvederanno alla legittimazione delle adesioni.

 

Art. 4 – Unità operative di ricerca

 

Il Centro è organizzato in tante Unità operative di ricerca quante sono le sedi universitarie che aderiscono al Centro. Ciascuna Unità operativa ha un Responsabile eletto tra i docenti che facciano parte della stessa Unità.

Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le Unità operanti nelle sedi convenzionate, o anche in altre sedi approvate dal Consiglio.

 

Art. 5 – Organi del Centro

 

Organi del Centro sono:

a)            Il Consiglio del Centro

b)            Il Direttore

c)            La Giunta

 

Art. 6 – Il Consiglio del Centro

 

Il Consiglio è composto dal Direttore, dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza del Centro.

Il Consiglio elegge il Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte dello stesso.

Il Consiglio può cooptare, quali membri con voto consultivo, i rappresentanti di organismi pubblici o privati, studiosi o esperti nell’attività di ricerca del Centro, previa domanda inoltrata al Direttore. La domanda sarà poi sottoposta al Consiglio per l’approvazione.

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

a)    individua le linee generali dei programmi comuni di ricerca e propone il piano finanziario annuale riferito alle attività del Centro;

b)    approva, entro due mesi dalla scadenza dell’esercizio il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore sulla base della documentazione relativa all’attività scientifica delle Unità di Ricerca;

c)    provvede alla regolamentazione interna del Centro;

d)    formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione dei fondi del Centro;

e)    formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;

f)     formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore;

g)    vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro;

h)   indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull’attività svolta dal Centro;

i)     delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o almeno da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato per l’approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

 

Art. 7 – Il Direttore

 

Il Direttore, nominato con decreto del Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, dura in carica un triennio e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a)    è legale rappresentante del Centro, nei limiti delle norme vigenti;

b)    convoca e presiede il Consiglio del Centro;

c)    coordina e sovrintende l’attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;

d)    propone al Consiglio, prima dell’inizio dell’esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo piano di spesa;

e)    predispone al termine dell’esercizio il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell’anno trascorso;

f)     promuove, d’intesa con il Consiglio, periodici seminari sull’attività scientifica del Centro;

g)    informa annualmente le Università partecipanti in relazione all’attività svolta ed ai programmi di sviluppo;

h)   propone, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine, o comunque svolgano, attività di ricerca nel campo di pertinenza del Centro.

Il Direttore designa, fra i professori del Consiglio, un Vice Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento non superiore a tre mesi, dandone comunicazione al Rettore dell’Università sede amministrativa del Centro ai fini dell’adozione del provvedimento di legittimazione.

 

Art. 8 – La Giunta

 

La Giunta è composta dai Responsabili delle Unità operative di ricerca (o loro delegato) ed è presieduta dal Direttore. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, escludendo dal computo dei componenti gli assenti giustificati.

La Giunta coadiuva il Direttore per lo svolgimento delle sue funzioni. Su delega del Consiglio del Centro può predisporre progetti di ricerca, attività di alta formazione, forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore.

 

Art. 9

 

Partecipazione al Centro di Enti ed organismi pubblici e privati esterni alle Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, della Basilicata, di Foggia, del Molise, del Salento ed al Politecnico di Bari.

 

Il Centro può stipulare apposite convenzioni-quadro di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che trattino tematiche pertinenti con le finalità del Centro, per il raggiungimento degli scopi istituzionali dello stesso.

La richiesta di convenzionamento dovrà essere indirizzata, a cura degli Enti ed organismi interessati, al Direttore del Centro e sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio.

Ciascun Ente convenzionato ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio del Centro.

 

Art. 10 – Finanziamenti ed amministrazione

 

Il Centro opera attraverso i finanziamenti provenienti:

-          da contributi delle Università aderenti, fatti salvi eventuali divieti in proposito fissati in convenzione o da regolamenti vigenti nei singoli atenei;

-          dal M.I.U.R.

-          da altri Ministeri;

-          dal CNR;

-          da altri Enti pubblici di ricerca;

-          da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali;

-          da organismi, istituti internazionali e dell’Unione Europea; da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata; da soggetti privati;

-          dagli interessi attivi maturati su conto corrente di corrispondenza ordinario intestato al Centro, secondo la normativa statale vigente nel tempo;

-          dalle     tasse    per    iscrizione     a    Dottorati,    Master,   Corsi di

Perfezionamento, Aggiornamento e Alta Formazione istituiti presso il Centro;

-          da tutte le poste di bilancio precedentemente assegnate ed eventualmente da assegnare al Centro Interdipartimentale di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” e che confluiranno automaticamente, a seguito della trasformazione, nel Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”.

I fondi come sopra assegnati affluiscono all’Università dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti destinati al Centro ed alle sue unità di ricerca, è effettuata secondo le norme vigenti nel Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università sede amministrativa del Centro.

I finanziamenti assegnati in materia indivisa e relativi ad iniziative comuni saranno gestiti presso la sede del Centro secondo le norme vigenti.

 

Art. 11 – Modifiche dello Statuto

 

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate d’intesa tra le Università convenzionate con l’approvazione di almeno 2/3 dei componenti del Centro e la successiva approvazione degli Organi delle medesime Università.

 

Art. 12 – Durata e recesso

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione ed ha validità di 6 anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata, per uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi accademici delle Università interessate.

Le Università convenzionate possono comunque recedere dalla convenzione, dandone comunicazione alla Sede amministrativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.

 

Art. 13 – Adesioni ulteriori

 

Possono entrare a far parte del Centro altre Università. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio del Centro e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati da tutte le Università convenzionate.

 

Art. 14 – Norme transitorie e finali

 

Le funzioni svolte dal Consiglio del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” sono prorogate fino alla costituzione dei nuovi organi. Il Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” conserva personale, locali, attrezzatura, biblioteca, museo e laboratori assegnati al Centro Interdipartimentale di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”. Nuove attrezzature, libri e beni acquistati con finanziamenti ricevuti dal Centro Interuniversitario per lo svolgimento dei propri programmi di ricerca o ricevuti in donazione, che costituiscono patrimonio del Centro, saranno inventariati presso l’Amministrazione Centrale dell’Università sede amministrativa del Centro, su appositi libri inventariali. Su proposta del Consiglio del Centro, essi possono essere affidati in comodato d’uso alle singole Unità di ricerca.

Entro 6 mesi dalla costituzione, il Centro provvederà all’approvazione del Regolamento di Funzionamento. Le disposizioni della vigente Legislazione universitaria e quelle dell’Ateneo sede amministrativa del Centro si applicano per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione.

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pubblicato il 03/02/2016 ultima modifica 04/03/2024