Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi (dal 01.01.2024)
L’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b) (€ 140.000,00) vengano effettuati sulla base di una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 37 stabilisce, altresì, al comma 1, che "I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili".
Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026
come modificata con Decreto Rettorale n. 2598 del 04.07.2024
Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026