Regolamento dell'Agenzia
Senato Accademico del 6 novembre 2001
Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2001
REGOLAMENTO DELL'AGENZIA PER I RAPPORTI CON L'ESTERNO
Art. 1
Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Agenzia per i Rapporti con l'Esterno, costituita a norma dell'art.59 dello Statuto.
Art. 2
Il Direttore dell'Agenzia è nominato dal Rettore nell'ambito del personale tecnico amministrativo con funzioni di dirigente, sentito il Direttore Amministrativo.
Il Direttore cura la ralizzazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia; e, a tal fine, si avvale anche delle competenti strutture universitarie, con le quali assicura un costante raccordo.
Art. 3
Il Direttore Amministrativo assegna all'Agenzia il personale necessario al suo stabile ed ordinato funzionamento.
Art. 4
Per la gestione dell'Agenzia, il Rettore si avvale di un Comitato tecnico-scientifico.
Il Comitato è composto di nove membri, di cui tre designati dal Senato Accademico, tre designati dal Consiglio d'Amministrazione e tre nominati dal Rettore; si rinnova ogni tre anni e di esso si può far parte solo per due mandati.
Il Comitato può essere presieduto anche da un Delegato del Rettore.
Art. 5
Il Comitato tecnico scientifico è convocato dal Rettore o dal Suo delegato.
Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, sono inviate ai componenti almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, o, in caso di urgenza, tre giorni prima.
Art. 6
Alle sedute partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore dell'Agenzia.
Art. 7
Il Direttore presenta agli organi di governo una relazione annuale sull'attività svolta.
N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004