Regolamento
ART. 1 – ISTITUZIONE
Il presente Regolamento disciplina le attività del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Bari, istituito con D.R. 2193 del 23/03/2000 ai sensi dell’ Art.29, primo comma, dello Statuto.
Il C.P.O. opera nella propria sede, con il personale di segreteria, le attrezzature e i fondi necessari per il suo funzionamento.
ART. 2 – COMPOSIZIONE
Il Comitato è composto ai sensi dell’Art. 34, comma 3, del Regolamento generale di Ateneo. Il Comitato elegge a maggioranza dei componenti la Presidente, la Vicepresidente e la Segreteria
Designa altresì una Coordinatrice per ogni Sezione su indicazione delle componenti la Sezione stessa.
ART. 3 – ATTRIBUZIONI
1) Il Comitato Pari Opportunità, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in particolare:
a) promuove l’adozione di azioni positive, verificandone l’attuazione e l’esito finale;
b) informa e sensibilizza tutte le componenti dell’Università sulla necessità di promuovere
Pari Opportunità per la donna nella formazione e nella vita lavorativa;
c) avanza ogni utile proposta ed esprime parere sulle questioni che riguardano la condizione
femminile;
d) approfondisce lo studio della normativa vigente in materia di Pari Opportunità, anche
attraverso l’organizzazione e la partecipazione a seminari, tavole rotonde, convegni etc.;
e) intrattiene rapporti con altri organismi nazionali e internazionali istituiti per stesse finalità.
Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti
2) Ai sensi dell’art. 34, 2° comma Regolamento generale di Ateneo, gli Organi di Governo, le strutture didattiche e di ricerca, nonché le strutture amministrative sono tenute a fornire al Comitato ogni informazione utile ad individuare oggettive situazioni che, limitando di fatto la condizione di parità della donna possano richiedere l’adozione di azioni positive.
A tal fine inviano per conoscenza alla Presidente del Comitato la copia delle convocazioni di ogni
riunione.
Il Comitato può richiedere incontri ai responsabili delle strutture amministrative e didattiche e di
ricerca e audizione agli Organi di Governo.
3) Il Comitato svolge attività di consulenza nell’ambito delle proprie competenze, anche con riferimento a specifici episodi portati alla propria attenzione.
4) Il Comitato ha la facoltà di organizzare incontri con le dipendenti e i dipendenti dandone congruo preavviso all’Amministrazione.
ART. 4 - FUNZIONI DELLA PRESIDENTE
La Presidente o in caso di sua assenza la Vicepresidente:
- rappresenta il Comitato;
- lo convoca e lo presiede;
- stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle proposte delle altre
componenti
ART. 5 – CONVOCAZIONE
1) Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese, ad eccezione del mese di agosto.
2) Il Comitato è convocato dalla Presidente con avviso, contenente l’ordine del giorno, da inviarsi anche con e-mail almeno sette giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza.
3) Il Comitato può riunirsi in via straordinaria quando la Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno 1/4 delle sue Componenti, indicando l’argomento da discutere che
va inserito al primo punto dell’o.d.g..
4) La riunione è validamente costituita con la presenza di 1/3 delle Componenti e delibera a maggioranza delle presenti.
5) Alle riunioni, su invito della Presidente e limitatamente a problemi specifici, possono partecipare persone estranee al Comitato.
6) Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura della Segretaria, che sarà approvato seduta stante o all’inizio della riunione successiva. Copia delle bozze dei verbali e dei verbali sarà fatta pervenire per e-mail ad ogni Componente.
ART. 6 - RAPPORTI FRA COMITATO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA
La Sezione del Personale Tecnico Amministrativo del Comitato è titolare di autonomo potere d’iniziativa nelle materie oggetto di contrattazione decentrata. In particolare, spetta alla Sezione raccogliere dati e formulare proposte sulle problematiche concernenti l’organizzazione del lavoro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro, nonché i servizi sociali. A tal fine l’ Amministrazione è tenuta a fornire la documentazione necessaria e le informazioni relative alle misure da adottare per favorire Pari Opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale.
ART. 7 - INFORMAZIONE PERIODICA
Nel mese di Ottobre di ogni anno il Comitato presenta al Rettore ed agli Organi di Governo dell’Ateneo una relazione che indica: - l’attività svolta nel periodo con specificazione delle risorse investite per ogni iniziativa; - le linee programmatiche e le iniziative previste per l’anno successivo, con l’indicazione delle risorse necessarie.
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento viene approvato a maggioranza assoluta delle Componenti*. Eventuali modifiche ed integrazioni del presente Regolamento devono essere approvate a maggioranza assoluta delle Componenti
* Art. 34 Regolamento Generale di Ateneo, Comma 6: Il Comitato, per la disciplina dell’organizzazione e
del funzionamento interno, adotta a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Regolamento, che
sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Senato
Accademico, è emanato con decreto del Rettore