Accesso civico "semplice"

concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria


L’accesso civico c.d. “semplice” consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. Esso è stato introdotto dall' art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha disciplinato l’accesso civico nella sezione IV  del Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi della legge 241/1990, all’accesso civico e all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con D.R. n.1804 del 28.03.2019, aggiornato con D.R. n. 2848 del 12.06.2019 e con D.R. n. 720 del 17.02.2023, e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Come esercitare il diritto

L’istanza di accesso civico non necessita di alcuna motivazione; deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) e presentata utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato al citato Regolamento, da inoltrarsi con una delle seguenti modalità tra loro alternative:

Alla richiesta di accesso deve essere allegata copia del documento di identità ad eccezione del caso in cui essa venga inoltrata dal proprio domicilio digitale - indirizzo di posta elettronica certificata - oppure se la stessa è stata sottoscritta con firma digitale.

Il procedimento

Nel caso in cui nell’istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il R.P.C.T. ne dà tempestivamente comunicazione all’istante. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla ricezione da parte dell’Università dell’istanza regolarizzata e completa.

L’Università, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, provvede a pubblicare nel sito web istituzionale i dati, i documenti o le informazioni richiesti. Il RPCT entro lo stesso termine comunica all’interessato l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale.

Quale data di presentazione dell’istanza deve intendersi la data in cui l’Amministrazione riceve l’istanza stessa. Qualora sorgano dubbi sulla data di presentazione della domanda e non vi sono modalità di accertamento attendibili, la data di decorrenza del termine per provvedere decorre dalla data di acquisizione della domanda al protocollo.

Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il R.P.C.T. indica al richiedente il collegamento ipertestuale.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell’Unità organizzativa indicata nelle  tabelle approvate con D.D.G n. 168 del 28.03.2019, e disponibili all’indirizzo https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/attivita-procedimenti/tipologie-procedimento/tabelle-procedimenti-amministrativi ferma restando la possibilità per il predetto responsabile o per il dirigente di assegnare ad altra unità di personale addetto all’Unità la responsabilità di determinati procedimenti.

Titolare del potere sostitutivo

In caso di ritardo o mancata risposta, l’interessato può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, preferibilmente utilizzando l’apposito modulo allegato al citato Regolamento, attribuito al Direttore Generale, che, accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede, ai sensi dell’articolo 30 commi 2 e 3 del Regolamento, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)

Il R.P.C.T. dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è il Direttore della Direzione Affari Istituzionali, Avv. Paolo Squeo

 

Tutela giurisdizionale del diritto di accesso

La tutela dell’accesso civico è esperibile secondo le disposizioni dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010 e s.m.i.

Modulistica

Azioni sul documento

pubblicato il 04/11/2013 ultima modifica 23/05/2023