Regolamento per l' attribuzione della qualifica di Cultore della Materia del Dipartimento Jonico

Delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 maggio 2014

Integrazione  del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2014

Art.1
La qualifica di Cultore della materia sarà attribuita dal Dipartimento in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Cultore della Materia approvato dal Senato Accademico in data 3 marzo 2014 (da ora in avanti “Regolamento Cultore”).
 
Art. 2
Il presente regolamento stabilisce che costituisce "Altro titolo scientifico, didattico o professionale predeterminato dal Consiglio di Dipartimento in relazione ad uno specifico ambito disciplinare" ai sensi della lettera VI), art 1 del Regolamento "Cultore della materia" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro:

  • il possesso di comprovate e documentate competenze scientifiche dimostrabili mediante pubblicazioni scientifiche e/o partecipazione a congressi, seminari e convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore;
  • il requisito della docenza presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare di Taranto e/o la titolarità di altro insegnamento presso il corso di laurea in Scienze e gestione delle attività marittime.


Art. 3
La qualifica di cultore della materia è proposta dal docente titolare dell’insegnamento per il quale il titolo è richiesto, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Cultore.
 
Il Consiglio, prima di deliberare sull’attribuzione della qualifica di cultore della materia, deve acquisire  il parere dei competenti consigli di Corso o di Classe o di Interclasse. L’individuazione del corso competente a rilasciare il parere è fatta con riferimento alla composizione della commissione d’esame per la quale è richiesta la qualifica.
 
I competenti consigli di Corso o di Classe o di Interclasse deliberano in merito ai requisiti richiesti ai fini della concessione del parere, tenendo conto di quanto stabilito nel precedente articolo 2 e sulla base di eventuali linee guida approvate da ciascuno di essi.
 
Art.4
Per quanto concerne la disciplina delle incompatibilità, la gratuità della qualifica e i diritti e i doveri del cultore della materia, si rinvia agli articoli 2, comma 2 e 4 del Regolamento di Ateneo.
 
Art. 5
Il presente Regolamento si applica a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

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pubblicato il 19/03/2015 ultima modifica 05/12/2023