Quadro normativo di riferimento

In questa sezione puoi trovare le principali fonti legislative riguardanti la disabilità

Legge 104/1992 – Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Punti salienti in merito alla formazione universitaria:

  • Riconoscimento ai disabili del diritto di accesso alla formazione universitaria (art. 13, comma 1, lettera a);
  • Necessità che le università si attrezzino di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico. In alternativa o in aggiunta, tale dotazione può avvenite mediante convenzionamenti con centri specializzati sul territorio, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico (art. 13, comma 1, lettera b);
  • Programmazione da parte delle università di interventi adeguati sia ai bisogni della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale (art. 13, comma 1, lettera c);
  • Disponibilità nelle università di interpreti per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non udenti (art. 13, comma 1, lettera d).
  • Trattamento individualizzato consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, il consiglio di facoltà/dipartimento (art. 16, comma 5).

 


Legge 17/1999 – Integrazione e modifica della legge–quadro del 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Punti salienti in merito alla formazione universitaria:

  • Istituzione tutorato specializzato (integrazione art. 13 legge 104/92);
  • Il trattamento individualizzato per il superamento degli esami previa intesa col docente, può prevedere anche l’ausilio di appositi servizi di tutorato specializzato, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap; è prevista anche la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato (integrazione art. 16 legge 104/92);
  • Istituzione del docente Delegato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo (integrazione art. 16 legge 104/92).

 


Legge n. 170/2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico

La legge riconosce e tutela gli studenti con DSA e prescrive che anche a livello universitario vengano effettuati gli interventi necessari affinché:

  • Sia garantito il diritto all’istruzione, attraverso il diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica durante gli studi universitari (art. 5);
  • Siano adottate forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative, anche per quanto concerne esami di Stato e di ammissione (art. 5).

 


Decreto Ministeriale n. 5669/2011 e le allegate Linee Guida sui DSA esplicitano le indicazioni per garantire il diritto allo studio degli studenti con DSA anche a livello universitario.

Punti salienti in merito alla formazione universitaria:

  • Gli Atenei devono recepire le LG allegate (art. 3);
  • Gli Atenei assicurano agli studenti con DSA accoglienza tutorato e mediazione con l’organizzazione e il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate (art. 6 comma 7);
  • Le difficoltà e l’insuccesso accademico possono dipendere dalla mancata diagnosi di DSA; dunque si afferma la necessità di interventi idonei a individuare i casi sospetti di DSA negli studenti (art. 3.3) come per tutti gli altri gradi di scuola. Al riguardo vi sono già state, presso vari Atenei, delle esperienze di utilizzo di strumenti di screening sotto forma di questionari specifici, il cui esito non è comunque una diagnosi ma solo l’evidenziazione di una difficoltà. La diagnosi deve essere effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale, da specialisti o strutture accreditate, se previste dalle Regioni (LG art. 6.7);
  • Sono esplicitate tutte le misure compensative e dispensative da attuare in favore degli studenti con DSA, ivi inclusa la consulenza per l’organizzazione delle attività di studio (LG art. 6.7).

 


Linee Guida CNUUD – Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità del 10 luglio 2014

Di seguito i punti salienti:

  • Definizione dei compiti del Delegato del Rettore;
  • Definizione delle funzioni dei Servizi alla Disabilità e DSA di ateneo;
  • Esplicitazione dei servizi da garantire allo studente con disabilità o DSA:
  1. Tutorato
  2. Assistenza alla mobilità alla persona (abbattimento barriere architettoniche e sensoriali, facilitazione dello spostamento all’interno delle strutture universitarie, raggiungimento della sede universitaria mediante convenzioni con gli enti di trasporto sul territorio
  3. Materiali didattici e supporti tecnologici
  4. Adeguata gestione delle modalità di verifica e prove d’esame, come previsto dalle norme di riferimento
  5. Supporto alla mobilità internazionale
  6. Orientamento in ingresso, in itinere e in uscita con una fattiva collaborazione con l’Agenzia del Placement Specificamente per gli studenti DSA: servizi, strumenti compensativi e dispensativi.

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published on 20/06/2014 ultima modifica 09/05/2022