Studenti fuori corso e ripetenti

Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall’Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per ciascun anno di corso e/o per l’intero curriculum, e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati, su proposta del Collegio didattico interessato, dal Consiglio di Classe. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e dei crediti acquisiti si può verificare l’obsolescenza. Il Collegio didattico provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. Il trasferimento dello studente fuori corso non è subordinato alla sussistenza di gravi e comprovati motivi, come richiesto dalla normativa previgente.

Si considera studente ripetente lo studente che, entro la durata normale del Corso, non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dall’Ordinamento didattico.

Lo studente, che non abbia acquisito attestati di frequenza di discipline di anni precedenti, può a sua richiesta iscriversi come ripetente dell’ultimo anno frequentato, avendo come obbligo la frequenza dei soli corsi non frequentati.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere una differenziazione nel pagamento delle tasse dovute dagli studenti ripetenti e fuori corso.

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published on 13/10/2006 ultima modifica 12/12/2022