borse di studio per studenti
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post Laurea
Area Provvidenze agli Studenti - Settore I
Bandi di Concorso - Borse di Studio
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L’Università di Bari Aldo Moro conferisce borse di studio annuali prioritariamente agli studenti, regolarmente iscritti e risultati idonei non vincitori delle borse di studio concesse dall’A.DI.S.U. Puglia.
Il Consiglio di Amministrazione determina, anno per anno, la somma complessiva da destinare al finanziamento delle borse di studio.
L’importo di ciascuna borsa è di misura pari alla quota in contanti erogata per le borse di studio concesse dall’A.DI.S.U..
Le borse di studio verranno assegnate secondo i criteri stabiliti da Regolamento.
Gli studenti per concorrere al beneficio delle borse di studio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro devono aver compilato la domanda online, disponibile sul sito web dell’A.di.S.U., e successivamente aver presentato la stampa cartacea alle sedi di competenza dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario della Puglia nei termini fissati dal bando di concorso. La stampa cartacea dovrà essere consegnata a mano allo Sportello Studenti A.di.S.U. Puglia della sede di competenza (Bari Via G. Fortunato, 4/G – 70125, Taranto Via G. De Cesare, 100/102 – 74100) o spedita per posta, esclusivamente con raccomandata.
Per informazioni rivolgersi a:
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea – Area Provvidenze agli Studenti – Settore I, Ufficio Borse e Premi di Studio – Ex Palazzo delle Poste - Via Garruba, 1 – I Piano; lun. – mar. – mer. – giov. – ven. dalle 10,00 alle 12,00, mar. e giov. dalle 15,00 alle 17,00; tel. 0805717299 Sig.ra Pellecchia - Fax 0805717108. Indirizzo e-mail: a.pellecchia@area-dirstud.uniba.it
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DA CONFERIRE A STUDENTI
emanato con D.R. n. 9443 del 3/12/2010
ART. 1
L’Università degli Studi di Bari, in attuazione dell’art. 33 del proprio Statuto con oneri a carico del proprio bilancio oppure con fondi provenienti da contratti o convenzioni con enti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, istituisce borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi.
Nel caso in cui la borsa di studio derivi da contratto o convenzione con soggetti privati l’attivazione della medesima è subordinata al versamento da parte del soggetto erogatore.
ART. 2
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilisce annualmente l’importo da destinare al finanziamento delle borse di studio.
L’atto di concessione del finanziamento non deve contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
L’ammontare di ciascuna borsa, variabile annualmente secondo il numero delle fasce stabilite dall’A.DI.S.U. e gli aumenti ISTAT fissati dal M.I.U.R., distinto per fasce di reddito e per le singole categorie di beneficiari, è pari alla quota in danaro riportata nel bando A.DI.S.U Puglia Sede di Bari – Università, compresa la maggiorazione per gli studenti diversamente abili con disabilità superiore al 66%.
ART. 3
Le borse di cui al precedente art. 2 sono concesse, attingendo in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle borse di studio attribuite, per lo stesso anno accademico, dall’A.DI.S.U. Puglia Sede di Bari – Università, secondo l’ordine delle stesse graduatorie formulate ai sensi del D.P.C.M. 9/4/2001.
ART. 4
Al bando, predisposto dall’A.DI.S.U. Puglia Sede di Bari – Università, sarà data la più ampia pubblicità mediante affissione all’albo dell’Università e dell’A.DI.S.U., inserimento sui rispettivi siti web e pubblicazione su quotidiani ed emittenti televisive locali, nonché televideo.
ART. 5
La domanda di partecipazione al concorso per le borse di studio, indirizzata a A.DI.S.U. PUGLIA SEDE DI BARI - UNIVERSITA’ dovrà essere redatta sul modulo predisposto dall’A.DI.S.U.. La stessa dovrà essere consegnata all’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, Via G. Fortunato, 4/G – 70125 BARI, nei termini disposti dal bando della stessa Agenzia.
ART. 6
Una apposita Commissione, composta da:
Magnifico Rettore, o suo delegato, Presidente;
Direttore Amministrativo o suo delegato;
Un componente designato dal Consiglio di Amministrazione e un componente designato dal Senato Accademico;
Un Funzionario almeno di categoria D dell’Area Diritto allo Studio;
Un Segretario di categoria C dell’Area Diritto allo Studio;
provvederà ad assegnare annualmente le borse di studio sino all’esaurimento del fondo totale disponibile agli studenti idonei non vincitori A.DI.S.U. iscritti dal 1° anno al 1° fuori corso, secondo i criteri riportati nel bando A.DI.S.U. dell’anno accademico di riferimento.
ART. 7
Le borse saranno attribuite con Decreto Rettorale secondo l’ordine di ciascuna graduatoria in sede - pendolari e fuori sede elaborate dall’A.DI.S.U..
Nel perentorio termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale sarà data notizia formale del conferimento della borsa, l’assegnatario deve far pervenire all’Amministrazione universitaria, pena la decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima.
Si considereranno presentate in tempo utile le dichiarazioni di accettazione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede la data del timbro postale accettante la raccomandata.
Il pagamento sarà effettuato in un’unica rata.
ART. 8
Le borse di studio di cui al presente Regolamento non possono essere cumulate con altre borse o forme di assistenza erogate dall’Università, dall’A.DI.S.U. o da altri Enti pubblici o privati.
Agli studenti che, nel frattempo, avessero fruito parzialmente o completamente del beneficio dell’attività di collaborazione a tempo parziale, per lo stesso anno accademico, sarà, tuttavia, liquidata per intero la borsa di studio.
Agli studenti che, invece, nello stesso anno accademico, avessero fruito del sussidio straordinario concesso dall’Università, sarà liquidata d’ufficio la differenza tra l’ammontare della borsa e quella del beneficio del sussidio.
ART. 9
La pubblicità è garantita con le modalità ed i tempi di cui all’Art. 24 della Legge 390/91.
