Accesso civico "generalizzato"

concernente dati e documenti ulteriori

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 co. 2 del D. Lgs. n. 33/201, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni  i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto.

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha disciplinato l’accesso civico generalizzato nella sezione IV del Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi della legge 241/1990, all’accesso civico e all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, approvato con D.R. n.1804 del 28.03.2019, aggiornato con D.R. n. 2848 del 12.06.2019 e con D.R. n. 720 del 17.02.2023.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico generalizzato non necessita di alcuna motivazione; per agevolare l’Università e consentire risposte tempestive, nell’istanza di accesso civico generalizzato è preferibile indicare anche il periodo temporale al quale si riferiscono i dati e/o i documenti oggetto di richiesta.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Università per la riproduzione su supporti materiali. I costi di riproduzione e ricerca sono determinati nell’allegato al citato regolamento disponibile al predetto link.

Non sono ammissibili richieste il cui oggetto sia troppo vago o manifestamente irragionevole oppure quelle meramente esplorative volte a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.

L’Amministrazione non è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso al momento della richiesta. È consentita la regolarizzazione dell’istanza qualora la richiesta di accesso pervenga dall’interessato non sottoscritta.

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere inoltrata utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato al citato Regolamento, da inoltrarsi con una delle seguenti modalità tra loro alternative: 

  • all’indirizzo di posta elettronica certificata universitabari@pec.it (che riceve anche dalle caselle email ordinarie); 
  • agli indirizzi di posta elettronica delle Unità Organizzative, pubblicati sul sito web istituzionale;
  • all’indirizzo postale Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Piazza Umberto I, 1 - 70100 Bari, oppure consegnato personalmente all’Ufficio protocollo dell’Università (negli orari e giorni di apertura al pubblico riportati nella relativa pagina web del sito istituzionale). Alla richiesta di accesso deve essere allegata copia del documento di identità ad eccezione del caso in cui essa venga inoltrata dal proprio domicilio digitale - indirizzo di posta elettronica certificata - oppure se la stessa è stata sottoscritta con firma digitale.

Il procedimento

Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Unità organizzativa, indicata nelle tabelle ovvero nel sito web istituzionale, che detiene i dati o i documenti richiesti o comunque dell’Unità organizzativa competente nella materia a cui si riferisce la richiesta. Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da diversi uffici, il medesimo responsabile del procedimento trasmette la richiesta a detti uffici per la relativa istruttoria.

Il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, anche tenendo conto delle informazioni disponibili nel registro degli accessi, risponde all’interessato, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa vigente.

Se i documenti e/o i dati richiesti sono pubblicati nel sito web istituzionale, il responsabile del procedimento, previa verifica con il RPCT dell’Università, comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

I controinteressati possono presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione alla richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, l’Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

Il termine resta sospeso nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento della richiesta, il responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, il Responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione anche a quest’ultimo e trasmette al richiedente i dati e/o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del controinteressato.

I provvedimenti di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso generalizzato debbono essere adeguatamente motivati da parte del Responsabile del procedimento, con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza e disciplinati nel Regolamento di Ateneo.

Richiesta di riesame

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al R.P.C.T, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’istanza, informandone il Rettore ed il Direttore Generale.

La richiesta va presentata utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato al citato Regolamento, da inoltrarsi con una delle seguenti modalità tra loro alternative:

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)

Il destinatario della richiesta di riesame è il R.P.C.T. dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, avv. Paolo Squeo, Direttore della Direzione Affari Istituzionali.

Responsabile del procedimento

Il responsabile della struttura competente alla formazione e/o detenzione dei documenti, dati o informazioni oggetto della richiesta di accesso è il responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell’Unità organizzativa indicata nelle tabelle approvate con D.D.G n. 168 del 28.03.2019, e aggiornate con D.D.G n. 1980 del 07.12.2022, e disponibili all’indirizzo https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/attivita-procedimenti/tipologie-procedimento/tabelle-procedimenti-amministrativi, ferma restando la possibilità per il predetto responsabile o per il dirigente di assegnare ad altra unità di personale addetto all’Unità la responsabilità di determinati procedimenti.

Tutela giurisdizionale del diritto di accesso

Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del R.P.C.T., il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Modulistica


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published on 23/12/2016 ultima modifica 23/05/2023